Tutele e do-no-harm.
Quando la giustizia riparativa non è lo strumento giusto, e dove indirizziamo chi ha bisogno di aiuto specialistico.
Do-no-harm: prima della riparazione, la sicurezza
Sulla Soglia segue il principio do-no-harm: nessun percorso riparativo deve produrre una nuova ferita. Lo dichiara la Direttiva UE 2012/29 (protezione delle persone offese di reato) e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2018)8: i programmi riparativi devono prevenire la vittimizzazione secondaria e tutelare l'autodeterminazione delle persone coinvolte.
In pratica: non tutte le situazioni vanno bene per un Circle o un dialogo riparativo. In alcuni casi il facilitatore deve rinviare a un servizio specialistico, e basta.
Criteri di esclusione
Non avviamo un percorso riparativo nelle seguenti situazioni. La lista non è esaustiva — è guida per orientarsi, non per cercare scappatoie.
- Violenza domestica in corso o appena conclusa, con asimmetria di potere non sanata. L'incontro con la persona maltrattante può rinforzare la dinamica di controllo.
- Minori senza consenso di chi ne ha la responsabilità genitoriale, salvo intervento del Tribunale per i Minorenni o del Servizio Sociale.
- Asimmetrie estreme: gravi disturbi psichiatrici non in cura, dipendenza attiva, condizione di vulnerabilità acuta (ad es. trauma recente, lutto, status di persona offesa non ancora elaborato).
- Reati gravi (omicidio, violenza sessuale, stalking persistente) prima di un accertamento giudiziale e senza affiancamento di un Centro per la Giustizia Riparativa ministeriale.
- Pressione esterna percepita da una delle parti: famiglia, datore di lavoro, comunità che spinge a "fare pace" senza che la persona lo desideri davvero.
- Mancanza di consenso libero e informato: se anche solo una persona è incerta o si sente costretta, il percorso non parte.
Cosa succede al primo contatto
Ogni richiesta inizia con un colloquio informativo gratuito, separato per ogni persona coinvolta. Lo conduce il facilitatore. Lo scopo è capire:
- Cosa è successo, chi è coinvolto, cosa chiedi al percorso.
- Se ci sono fattori di rischio che rendono il dialogo non sicuro.
- Se la persona ha già un canale di supporto (medico, psicologo, servizi sociali).
- Quali sono le aspettative e i limiti — del facilitatore, del programma, dell'esito.
Il colloquio dura 30-60 minuti, è coperto da riservatezza e non genera obblighi. Al termine condividiamo una proposta (avvio percorso, rinvio a un altro servizio, attesa). La decisione è sempre della persona.
Dove ti indirizziamo
Se la situazione richiede competenze specialistiche, ti accompagniamo verso il servizio adatto. Ecco i riferimenti più importanti.
Emergenza e violenza
- 112 — Numero unico emergenze (polizia, carabinieri, soccorso sanitario, vigili del fuoco).
- 1522 — Anti-violenza e anti-stalking, gratuito, attivo 24/7, anche da chat sul sito 1522.eu. Multilingua. Anonimo.
- 114 — Emergenza Infanzia (minori in pericolo o testimoni di violenza).
Vittimologia e supporto psicologico
- vittime.it — Rete Dafne, sportelli di ascolto per persone offese di reato (gratuito).
- Sportelli psicologici della ASL Sassari — accesso tramite medico di base o diretto in urgenza.
- Consultori familiari ASL — sostegno individuale, di coppia e familiare gratuito.
Servizi sociali e tutela minori
- Servizio Sociale del Comune di Sassari — segnalazione situazioni di disagio familiare e tutela minori.
- Centro per la Famiglia ASL Sassari — sostegno alla genitorialità, mediazione familiare clinica, percorsi separazione e affidamento.
- Tribunale per i Minorenni di Sassari — competente per situazioni che richiedono provvedimenti formali.
Giustizia formale
- Procura della Repubblica — denuncia di reati. La giustizia riparativa non sostituisce la denuncia, anzi: si può fare in parallelo.
- Patrocinio a spese dello Stato — per chi ha reddito basso, accesso gratuito a un avvocato (Ordine degli Avvocati di Sassari).
Quando hai dubbi su quale servizio scegliere, scrivi a [email protected]: ti aiutiamo a orientarti, anche se il tuo caso non rientra nei nostri percorsi.
Sette impegni di chi facilita
I criteri qui sopra dicono quando non si lavora. Questi sette impegni dicono come si lavora quando si lavora: sono la deontologia della persona che facilita. Si ispirano agli Standards of Good Practice dell'European Forum for Restorative Justice e al DM 9 giugno 2023 (deontologia dei mediatori esperti ministeriali). Sono pubblici per scelta: rendono verificabile dall'esterno il modo in cui lavoriamo.
1. Riservatezza — quello che si dice dentro, resta dentro
Tutto ciò che le persone condividono nei colloqui preparatori e negli incontri congiunti è riservato. Non ne parliamo con altri operatori, non lo scriviamo nei verbali se non con consenso esplicito, non lo trasformiamo in materiale didattico senza anonimizzazione profonda. Unica eccezione: pericolo immediato per sé o per altri — in quel caso attiviamo i servizi competenti, sempre comunicandolo prima alla persona.
2. Imparzialità — nessuna parte è "la nostra"
Il facilitatore non porta interessi propri al tavolo e non parteggia per nessuna delle persone coinvolte. Quando scopre di non riuscire a essere imparziale — per affinità, antipatia, conflitto di interessi — lo dichiara e si fa sostituire.
3. Conflitto di interessi — lo dichiariamo prima, sempre
Se il facilitatore conosce una delle parti, ha rapporti professionali con loro o incarichi con enti che hanno un interesse nel caso, lo dichiara prima dell'avvio del programma. La parte può chiedere un facilitatore diverso. I conflitti rilevanti sono pubblicati su /governance.
4. Autodeterminazione delle parti — nessuno decide al posto loro
Il facilitatore non suggerisce esiti, non valuta se le scuse siano "abbastanza", non spinge a fare pace. Se le persone arrivano a un accordo, quell'accordo è loro. Se non ci arrivano va bene comunque: uscire dal tavolo con la chiarezza che un accordo non c'è è un esito legittimo.
5. Non sostituzione — non siamo terapeuti, avvocati o giudici
Il facilitatore non è uno psicoterapeuta, non è un avvocato, non è un consulente educativo individuale. Quando emergono bisogni che richiedono queste figure, indirizziamo a chi le rappresenta — vedi i riferimenti al § 04 qui sopra. Lo facciamo anche a costo di rallentare o interrompere il programma.
6. Do-no-harm — prima della riparazione, la sicurezza
Se durante il programma emergono fattori di rischio (violenza in corso, asimmetria di potere non sanata, condizione psichica acuta), il facilitatore ha l'obbligo di sospendere il percorso e di rinviare a servizi specialistici. I criteri sono quelli del § 02: valgono all'inizio e valgono in corsa.
7. Supervisione — non lavoriamo soli sui casi sensibili
Per percorsi che riguardano minori, situazioni di violenza pregressa o conflitti molto carichi, il facilitatore chiede supervisione a una figura terza (psicologa, pedagogista, mediatore esperto iscritto all'elenco ministeriale). Anche quando la legge non lo impone, la deontologia lo suggerisce. La nomina ufficiale del supervisore pedagogico è nel piano di adeguamento.
Hai osservato un comportamento contrario a questi impegni? Scrivi a [email protected]: la segnalazione è presa seriamente e — quando il comitato etico sarà nominato — sarà esaminata da un membro indipendente, non dal facilitatore segnalato.